La professione del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile (“Commercialista”) è disciplinata dal D.Lgs. 28 giugno 2005 n.139 ed è svolta sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.
Per svolgere la professione di Commercialista è necessario essere iscritti nell’apposito Albo. Per iscriversi occorre aver conseguito la Laurea in una delle materie previste dalla legge, aver compiuto il tirocinio professionale ed aver superato l’apposito esame di stato.
Per mantenere l’iscrizione è necessario seguire percorsi di formazione professionale conseguendo annualmente il numero di crediti formativi previsti dall’apposito Regolamento di Formazione professionale continua.
L’utilizzo del termine “Commercialista” è riservato ai soggetti iscritti all’Albo. L’utilizzo da parte di qualsiasi altro soggetto è illegittimo.
Agli iscritti all’Albo è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
Il Consulente Finanziario Autonomo è un professionista iscritto all'Albo tenuto dall'OCF. Come stabilito dall’art. 18-bis del TUF, le persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali previsti dal Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 nonché di una struttura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore sono legittimati a prestare il servizio finanziario della consulenza in materia di investimenti senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.
Non svolge alcuna attività di vendita, non ha alcun rapporto con chi vende prodotti finanziari ma presta esclusivamente consulenza e assistenza ai suoi clienti per la corretta pianificazione del loro patrimonio. “Non tocca mai i soldi” che rimangono depositati nella banca di fiducia del cliente; le operazioni consigliate vengono eseguite dal cliente stesso supportato dal professionista indipendente. Non può ricevere alcun compenso da nessun intermediario quali ad esempio Banche, SGR, SIM o Compagnie assicurative, infatti è remunerato a parcella (fee-only) esclusivamente dal cliente.
Svolge analisi approfondite sugli investimenti esistenti e predispone le strategie di investimento più adeguate per il raggiungimento del corretto livello di rischio e della protezione adeguata del patrimonio. Lavora in assenza di conflitto d'interesse tipico degli operatori tradizionali, che sono legati alla banca o rete di vendita cui appartengono e devono mediare gli interessi del cliente con gli interessi dei propri datori di lavoro.
Arbitro delle controversi bancarie ACF
Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 IN MATERIA DI RISCHIO DI SOSTENIBILITA’
Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (in seguito, il “Regolamento ESG”) prevede che consulenti finanziari pubblichino e aggiornino sui propri siti web: a) informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure b) informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi. Per “rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. Rientrano nei «fattori di sostenibilità» le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. In attesa della pubblicazione, da parte delle Autorità comunitarie e del Legislatore nazionale, delle necessarie disposizioni regolamentari e dei chiarimenti in merito alla corretta applicazione del citato Regolamento ESG, il Dott. Arcidiacono Andrea ha scelto al momento di non considerare nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, restando tuttavia impregiudicato l’impegno a prendere in seria considerazione tali effetti non appena siano definitivamente chiarite le modalità di applicazione del Regolamento ESG.